FAQ

In generale: dipendenti e apprendisti, sia tecnici, sia amministrativi, di datori di lavoro, uffici, imprese o parti di essi che offrono servizi nei settori dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità), ad esclusione dei quadri dirigenti con un salario superiore a CHF 85’000.-

Nello specifico quindi:

  • i titolari e soci avente diritto economico di uno studio? No.
  • i dirigenti con stipendio superiore a 85’000.00 CHF annui? No.
  • i dirigenti con stipendio inferiore a 85’000.00 CHF annui? Si.
  • i dipendenti con stipendio superiore a 85’000.00 CHF annui? In base alla volontà del lavoratore.

Gli studi che costituiscono delle ditte individuali in cui lavora il solo titolare e che quindi, non hanno dipendenti, ma soltanto un indipendente che lavora in proprio sono esentati dal pagamento del contributo studio di 12.50 CHF al mese, ma hanno l’obbligo d’iscrizione al portale.

Il contributo è di CHF 12.50 al mese.

Gli architetti d’interni sono assoggettati qualora lavorino presso un datore di lavoro che è attivo anche nella progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili. Se l’attività di architetto d’interni viene invece svolta in proprio o presso un datore di lavoro che non è attivo nella progettazione o realizzazione di infrastrutture, il lavoratore non è assoggettato.

In aggiunta a un salario mensile, al più tardi con quello del mese di dicembre.

I controlli sono di competenza della Commissione Paritetica, attraverso ispettori a ciò formati. La corrispondenza avviene tra la Commissione e il datore di lavoro interessato.

Bisogna equiparare il diploma estero a una delle categorie indicate nelle Appendici relative al salario minimo, ciò di cui non è competente la scrivente Commissione Paritetica, ma la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri.html.

Rispettivamente per l’ambito del rispetto della LEPIA ci si può riferire alla seguente classificazione:
https://www.otia.swiss/it/comunicati/comunicati/applicazione-lepia-e-le-direttive-sul-tipo-di-autorizzazioni
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  • Se liceale: in formazione, appendice 2 convenzione salariale, punto 1 al 1° anno di apprendistato;
  • Se disegnatore o equivalente: In formazione, appendice 2 convenzione salariale, punto 1 al 3° anno di apprendistato

Sarebbe in contrasto (art. 16.1.3 CCL).

È tuttavia permesso, anche periodicamente, lavorare oltre quel limite, per mezzo di ore supplementari (art. 17.1 e 17.2 CCL) da pagare come il salario base o da compensare in tempo libero d’intesa con il datore di lavoro entro la fine dell’anno. Le ore superiori alle 45 settimanali sono invece lavoro straordinario ai sensi e con le conseguenze dell’art. 17.3 CCL.

Dopo l’introduzione a livello federale, a partire dal 1° gennaio 2021, del diritto a 10 giorni di congedo, si applica questa normativa più favorevole rispetto all’art. 21.2 del CCL.

Principio generale: sono obbligatoriamente assoggettati al CCL i datori di lavoro, uffici, imprese o parti di essi che offrono servizi nei settori dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità), e quindi attivi nella progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.

 

Società 1: esecuzione di lavori di progettazione architettonica generale e consulenza in merito a materiale e strumenti per la realizzazione di manufatti architettonici e decorativi. CCL obbligatorio. Se invece le prestazioni fornite fossero esclusivamente relative all’allestimento di perizie giudiziarie, anche nel campo dell’architettura, l’obbligo di assoggettamento al CCL cade. Il professionista dovrà lui stesso chiedere l’esonero, giustificandolo.

 

Società 2: che si occupa di lavorazione, esecuzione, progettazione, design di oggetti, consulenza e sviluppo di prodotti in genere. CCL non obbligatorio, non si tratta progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.

 

Società 3: che si occupa di operazioni commerciali nel settore arredamenti e costruzioni. CCL non obbligatorio, non si tratta progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.

 

Società 4: che si occupa di lavorazione, esecuzione, progettazione, design di oggetti, consulenza e sviluppo di prodotti in genere (marchi, brevetti, licenze e beni immateriali). CCL non obbligatorio, non si tratta progettazione o consulenza per la realizzazione di opere edili.

Dei giorni festivi non parificati può essere richiesto il recupero, preannunciandolo convenientemente (si suggerisce a inizio anno) e pagando il salario corrispettivo.

Le ore supplementari sono quelle chieste eccezionalmente al lavoratore oltre le ore previste da CCL, fino a un massimo di 45 ore settimanali (e per gli apprendisti, disegnatori e pianificatori per un massimo di 15 ore supplementari al mese), che devono essere pagate o compensate entro fine anno.

Le ore prestate oltre le 45 ore settimanali (fino a un massimo consentito di 170 ore all’anno) sono invece tempo straordinario e devono essere pagate per apprendisti, disegnatori e pianificatori con un supplemento del 25% dalla 46a ora o sua frazione, mentre per gli stagisti, progettisti, tecnici, maestri, architetti e ingegneri dalla 61a ora o sua frazione; al di sotto di quella soglia le ore straordinarie devono essere compensate in salario (senza supplemento) o in pari tempo libero concordato tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Su indicazione dell’Ufficio Cantonale di tassazione, il contributo dello 0.4% trattenuto al dipendente è considerato come “Spesa professionale”. Se il dipendente nella sua dichiarazione di Imposta ha una deduzione a forfait (massimo previsto 2.500 CHF) queste cifre sono già comprese. Sono da indicare eventualmente al punto 15 del Certificato di salario come “osservazioni” e potrebbero essere prese in considerazione qualora il totale delle deduzioni di indennità per spese professionali superi il totale delle deduzioni forfettarie.

Il nostro CCL non prevede il pensionamento anticipato PEAN.

Nel caso in cui venga richiesta una dichiarazione in tal senso per partecipare ad un concorso pubblico, si consiglia di emettere un’autocertificazione con il seguente testo:

“La categoria non prevede un contratto di pensionamento anticipato PEAN. Con la presente dichiariamo di non poter produrre l’attestazione richiesta.”

  • Uno/a stagista che non possiede ancora un titolo di bachelor è da classificare nella categoria 1.1 “apprendista al 1° anno” fino all’ottenimento del diploma.
  • Uno/a stagista che possiede già un titolo di bachelor è da classificare invece nella categoria 3.1 “stagista”

Sono accettate tutte le assicurazioni svizzere ammesso che vengano rispettate tutte le condizioni minime indicate nell’articolo 23 CCL.